Cancellazione protesti: tutto quel che bisogna sapere

Il tema della cancellazione protesti risulta essere particolarmente delicato per chi si trova iscritto nell’apposito registro, che rende particolarmente difficile ottenere prestiti, mutui e qualsiasi altra tipologia di finanziamento possibile. L’iscrizione a questa sorta di black list può derivare da una serie di fattori, ma possono capitare anche errori e procedimenti illegittimi per cui la cancellazione protesti non solo è prevista, ma diventa un atto parimenti necessario per poter mandare avanti la propria attività ad esempio, o semplicemente riuscire a risolvere situazioni personali richiedendo un capitale senza la zavorra di questa segnalazione come cattivo pagatore. Qui di seguito potete consultare una guida dettagliata con tutto quello che è necessario sapere sulla cancellazione dei protesti, come funziona il meccanismo e tutte le info utili sull’argomento.

 

Quando avviene un protesto

Chi finisce per essere registrato come un protestato o come cattivo pagatore viene inserito in apposite banche dati che rende la sua situazione estremamente complicata al fine di ottenere un qualsivoglia finanziamento presso un istituto di credito.

Dal punto di vista tecnico, il protesto è la contestazione, verso una persona fisica o giuridica, di un mancato pagamento o di un ritardo sulla data pattuita per lo stesso. Si tratta di un vero e proprio atto formale che ha un suo iter e che comporta il mantenimento di un nominativo in questo stato negativo fino a 5 anni

Quando si incorre in un protesto, il proprio nominativo viene inserito appunto in una specifica lista, chiamata Registro dei Protesti, ma prima di arrivare all’iscrizione vera e propria vi è un percorso procedurale in cui il debitore ha ancora il tempo di ravvedersi pagando una serie di sanzioni, e in caso in cui l’iscrizione venga riconosciuta frutto di un errore o illegittimità si può richiedere la cancellazione del protesto.

Le cause di un iscrizione al Registro

L’iscrizione nel Registro dei Protesti è un atto ufficiale e giuridico, poiché parimenti a una vera e propria truffia il codice normativo prescrive come reato finanziario e civile il non ottemperare agli obblighi di pagamento: questo significa che il reato prevede delle sanzioni che obbligano il debitore a pagare quanto pattuito, con l’aggiunta degli interessi di mora, le spese di iscrizione e gestione al registro, e una penale pari al 10 per cento di quanto dovuto. Le cause che portano all’iscrizione al registro possono essere:

  • Effettuare un ordine di pagamento tramite assegni a vuoto, totalmente o parzialmente scoperti, ovvero privi dei fondi necessari
  • Effettuare pagamenti post-datati che risultano essere successivamente scoperti
  • Effettuare pagamenti mediante assegni falsicontraffatti o non completi nella loro compilazione, in modo che il creditore non possa riscuotere quanto stabilito
  • Ritardi nel pagamento di una o più rate di un mutuo, di un prestito o di un finanziamento
  • Saltare il pagamento di una o più rate di un mutuo, di un prestito o di un finanziamento

Nel caso vengano accertate irregolarità su un assegno bancario o postale si parla di protesto bancario, mentre se le medesime criticità vengono riscontrate su rate di mutui, prestiti o finanziamenti, abbiamo a che fare con un protesto cambiale.

Come si arriva alla registrazione

Come abbiamo anticipato, vi è tutto un iter che porta all’iscrizione al Registro dei Protesti, una serie di passaggi intermedi che comprendono:

  • Avviso di levata
  • Levata di protesto
  • Bollettino protesti
  • Registro protesti

Il primo passaggio è appunto l’avviso di levata, in cui un pubblico ufficiale comunica al debitore l’apertura del procedimento formale nei suoi confronti per il mancato pagamento di quanto pattuito: da questo momento il soggetto ha 60 giorni di tempo per riparare pagando l’importo più gli interessi, spese e penale, evitando il precetto e il pignoramento. Il secondo passaggio è la levata di protesto, in cui viene stilato un documento contenente tutti i dati anagrafici e concernenti il titolo di credito protestato, e che va poi a finire nel bollettino dei protesti, un elenco di tutti i protesti effettuati in un mese che viene trasmesso alla Camera di Commercio che provvede a protocollare e a pubblicare entro 10 giorni dalla ricezione. In questo frangente è ancora possibile intervenire poiché le notizie dei protesti possono essere

  • Modificate, se il pagamento della cambiale o dell’assegno protestato avviene entro un anno dalla data di levata
  • Sospese, se il soggetto viene riabilitato a seguito del suddetto pagamento dopo un anno
  • Annullate, se il protesto è stato sollevato in maniera erronea o illegittima

Registrazione al CAI

Se tutto questo non avviene è inevitabile la registrazione al Registro dei Protesti, che è una lista della Centrale Allarme Interbancaria (CAI) che detiene tutti i nominativi dei protestati, da cui si viene cancellati dopo 5 anni anche se viene pagata successivamente la cambiale o l’assegno. Tuttavia come abbiamo visto quando si è ancora nel bollettino si può risolvere la situazione o saldando le spettanze oppure ottenendo la riabilitazione dal Tribunale competente. Se emerge che l’iscrizione  stata conseguenza di un errore o di un procedimento illegittimo si può pertanto richiedere la cancellazione del protesto.

Cancellazione protesti: a chi rivolgersi?

Il ginepraio burocratico che spesso e volentieri infesta la vita pubblica in Italia non risparmia nemmeno la cancellazione dei protesti, il cui percorso non è né breve né semplice, tuttavia è fattibile armandosi di pazienza e buona volontà: innanzitutto bisogna sapere a chi rivolgersi, e non è così facile scoprirlo, infatti il foro competente può variare da Regione a Regione, anzi ad essere precisi a seconda della gestione della provincia di residenza. Solitamente il tribunale competente è il Giudice di Pace, ma per essere davvero sicuri si consiglia di chiedere all’Ufficio competente del proprio Comune di residenza, che saprà indicare con precisione l’iter da seguire da un punto di vista giuridico.

Il Tribunale riabilita sempre il protestato?

La Legge 108/96 che delibera in materia finanziaria è stata pensata per tutelare il cittadino, ma anche per consentirgli di non avere eccessivi impedimenti nel prosieguo della propria vita o attività professionale, per cui se un cattivo pagatore salda tutti i suoi debiti e ottempera alle spese correlate, entro un anno dal protesto, la legge dice che va riabilitato. Tuttavia la discrezionalità del giudice nel singolo caso non viene mai meno, per cui vi sono procedimenti giudiziari per cui, laddove le rate saltate siano tante e l’ammontare del debito molto elevato, oppure se si riscontrano una serie di reati e altre intenzionalità malevoli correlate, o ancora dove sia negato il rimborso dal debitore, è possibile che il Giudice non conceda il decreto riabilitativo.

Come effettuare il pagamento

Il passaggio principale per ottenere la cancellazione di un protesto è saldare tutti i conti comprensivi di spese e penali che hanno portato all’iscrizione nel Registro, e il saldo deve avvenire entro 12 mesi dalla notifica del protesto. Scaduti i 12 mesi previsti infatti, non è più possibile chiedere la cancellazione, nemmeno se si è effettuato il completo rimborso, ma si può solamente certificare in via ufficiale l’avvenuto pagamento, presentando la documentazione in carta da bollo, rimanendo tuttavia iscritti: le scadenze temporali quindi sono molto importanti, bisogna tenere presente la data di levata come riferimento assoluto. Per effettuare il pagamento ci sono le seguenti modalità:

  • Sportello bancario
  • Pagamento diretto al creditore che rilascia quietanza alla banca o alla posta su un modulo preposto
  • Pagamento al pubblico ufficiale che ha redatto la levata di protesto

La domanda di cancellazione, documenti e costi

Una volta effettuato il pagamento si può avanzare richiesta dell’apposito decreto per la cancellazione del protesto cambiale o bancario, rivolgendosi al tribunale competente, portando in allegato

 i propri documenti di riconoscimento, i contratti concernenti la pratica sulla quale verte il procedimento di protesto e le ricevute dei rimborsi effettuati entro 12 mesi dall’iscrizione nel Registro Protesti. 

Una volta che il giudice verifica la regolarità delle operazioni, controllando che sia stato restituito l’intero importo e che non siano decaduti i termini temporali, viene firmato il decreto di riabilitazione secondo quanto prescrive l’art.17 della legge 108/1996, da presentare in copia conforme insieme alla documentazione riguardante il pagamento entro 12 mesi della somma protestata e degli oneri correlati, oppure il certificato comprovante l’illegittimità o l’erroneità dell’iscrizione. Qui trovate i documenti per la cancellazione in dettaglio secondo quanto riportato dalla Camera di Commercio.

La cancellazione del protesto prevede una serie di costi puntualmente riportati in questa tabella e che comprendono varie imposte, diritti di segreteria ed altro:

Imposte e CertificatiCosti
Imposta di bollo€ 16,00
Diritti di segreteria€ 8,00
Visura protesti€ 2,00
Certificato esistenza in vita in bollo€ 16,00
Certificato esistenza in vita protesto€ 5,00

Le tempistiche della cancellazione

Arrivati in fondo a questo tortuoso iter si arriva dunque alla cancellazione, che prevede tempistiche abbastanza rapide se si è stati iscritti per la prima volta al Registro: generalmente il nominativo viene rimosso dall’archivio informatico entro 25 giorni dalla richiesta. Di questi 25 giorni i primi 20 trascorrono per l’elaborazione della pratica e gli ultimi 5 sono per l’accettazione.

Una volta che il proprio nome è stato rimosso, sarà possibile accedere a mutui e finanziamenti, ed emettere assegni bancari o postali, senza alcun problema di sorta. Nel caso in cui l’iscrizione al Registro Protesti sia avvenuta illegittimamente o per errore, presentando i documenti che lo attestano, la cancellazione sarà immediata, senza ulteriori operazioni: l’errore o illegittimità si profila in tutte quelle situazioni in cui, per diversi motivi di natura umana o tecnica, un pagamento venga effettuato correttamente ma non arrivi al destinatario.

Seconda iscrizione al Registro

Se dopo essere stati riabilitati una prima volta dal tribunale per un protesto, si incorre di nuovo nel ritardo o nel non pagamento delle rate di un finanziamento, o si emettono nuovamente assegni irregolari, diventa molto più difficile ottenere la cancellazione del protesto. Una volta che si viene segnalati come cattivi pagatori recidivi infatti, il giudice preposto in sede di tribunale è alquanto restio a concedere un nuovo decreto riabilitativo, benché la decisione finale sia a sua discrezione: non che sia impossibile in senso assoluto, ma statisticamente chi ha già avuto e cancellato un protesto non risulta avere molte possibilità di ottenere una seconda cancellazione.

Cosa succede se è un’azienda a essere protestata

Nella nostra disamina ci siamo concentrati prevalentemente sui protesti che riguardano soggetti quali persone fisiche, che emettono assegni a vuoto o non pagano le cambiali, tuttavia il discorso cambia leggermente quando ad essere considerato cattivo pagatore è un’azienda: il procedimento fin qui analizzato e descritto, cambia se ad esempio la suddetta azienda non ha saldato le fatture dei fornitori oppure non ha pagato le rate di un finanziamento.

In questo casi i debitori hanno 5 anni di tempo per richiedere la cancellazione, sempre dopo che siano stati saldati tutti i pagamenti, gli interessi legali e le spese di mora. Per il resto anche le aziende devono fare istanza di riabilitazione dal tribunale competente per ottenere il decreto di cancellazione protesto cambiale, e una volta ottenuto deve essere presentato in Camera di Commercio, con marca da bollo da 16 euro. Solitamente entro 20 giorni l’azienda viene cancellata dal Registro dei Protesti.

Quali sono le conseguenze per l’iscrizione al CAI

La cancellazione dal Registro dei Protesti è molto importante sia per i soggetti fisici che per le aziende, giacché le conseguenze di essere segnalati alla Centrale Allarme Interbancaria sono molto pesanti, arrivando alla revoca di sistema che può bloccare l’operatività professionale e rendere molto difficile la quotidianità di una persona. Le conseguenze per l’iscrizione al CAI, che perdura fino a 5 anni, prevedono

  • Divieto di emettere assegni per 6 mesi
  • Obbligo di restituzione degli assegni posseduti
  • Divieto di stipulare con qualsiasi banca nuove convenzioni per il rilascio di assegni
  • Sanzioni pecuniarie amministrative comprese tra 516,46 euro e 12,394, 97 euro

in aggiunta a tutte le prevedibili difficoltà ad ottenere un finanziamento presso qualsivoglia istituto di credito o società finanziaria. Ricordiamo che per evitare l’iscrizione al registro della Centrale Allarme Interbancaria è necessario non solo saldare l’importo stabilito con il creditore, ma anche provvedere alle spese di protesto e di gestione, al pagamento degli interessi legali, e infine aggiungere un ulteriore 10 per cento sulla somma pattuita a titolo di penale.

In quanto tempo si viene segnalati al CAI

La segnalazione al CAi per un protesto bancario o cambiario avviene secondo le seguenti modalità:

  • 20 giorni dalla presentazione del pagamento dell’assegno o cambiale se il soggetto risulta già iscritto al CAI per assenza di provvista o protesti per firma non conforme
  • 60 giorni per tutti gli altri casi

Contestualmente, se non viene effettuato il pagamento, viene fatta segnalazione al Prefetto per l’applicazione di sanzioni pecuniarie ed accessorie disposte dalla normativa vigente, e per l’estensione della revoca ad emettere assegni.

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