PROTESTO: guida al protesto, tutto quel che c’è da sapere

Protesto, come funziona? Può capitare che durante la propria attività professionale o commerciale di imbattersi nella spiacevole situazione di vedersi assegni protestati, le cui conseguenze prevedono un’iscrizione in banche dati che vengono consultate da istituti di credito e società finanziarie, che comportano pertanto enormi difficoltà di accesso al credito, soprattutto per i lavoratori autonomi. In questa guida esaustiva affronteremo tutto ciò che bisogna sapere sul protesto, come avviene l’intero iter che porta all’iscrizione nell’apposito registro, e come si può ottenere la cancellazione, in modo da poter nuovamente accedere ai finanziamenti, che spesso sono ineludibili per poter mandare avanti la propria attività lavorativa e in generale la quotidianità.

Che cos’è un protesto

Avete sentito parlare spesso di assegni protestati, ma non sapete esattamente cosa vuol dire? È molto semplice. Il protesto è un atto pubblico che si riferisce appunto ad assegni oppure cambiali non pagate, la cui definizione giuridica è questa:

Il protesto è l’atto pubblico diretto ad accertare il mancato pagamento del titolo di credito: attraverso questo atto il pubblico ufficiale autorizzato constata la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale (tratta- vaglia cambiario), dell’assegno bancario e postale. Sono abilitati a levare protesti, definiti ufficiali levatori: i notai, gli ufficiali giudiziari ed i loro aiutanti, i segretari comunali e i capi di Stanza di Compensazione della Banca d’Italia presenti a Milano e Roma (dichiarazioni sostitutive del protesto). 

Quali titoli di credito sono protestabili?

I titoli di credito che possono subire questo procedimento formale detto protesto sono diversi:

  • Assegni: titolo di credito bancario o postale, circolare, non trasferibile.
  • Vaglia cambiali o pagherò: quelli che comunemente vengono definiti cambiali
  • Tratte: un particolare tipo di cambiale in cui un traente, ovvero colui che materialmente crea il titolo, ordina ad un altro soggetto detto trattario di pagare il titolo ad una terza persona, detta prenditore. Per vidimare il titolo è necessaria una firma per accettazione del trattario, e tale accettazione può essere richiesta dal portatore o da chiunque detiene il titolo entro la scadenza della cambiale

Assegni protestati conseguenze

Nel momento in cui viene accertato il protesto inizia un complesso iter che comporta l’iscrizione al Registro dei Protesti, che può essere evitato se dal primo accertamento fino a quando avverrà l’iscrizione il debitore provvede a riabilitare la sua posizione. La conseguenza più grave dell’iscrizione è l’estrema difficoltà, quando non impossibilità, di poter ricevere finanziamenti, poiché per assegni protestati dopo 5 anni solamente si viene cancellati dal registro, un tempo estremamente lungo che può bloccare definitivamente un’impresa o qualsivoglia attività lavorativa.

Protesto per cambiale non pagata

Viene definito protesto cambiario quando la cambiale non viene pagata. Il procedimento è simile a quello degli assegni, con la differenza che, quando l’ufficiale giudiziario giunge presso il domicilio del debitore per comunicare la levata, provvede a comunicare anche il motivo dell’eventuale rifiuto della cambiale. Anche il protesto per cambiale non pagata prevede la possibilità di cancellazione come per gli assegni, per cui l’iter di registrazione ed eventuale eliminazione dalla lista dei protesti è identica e verrà trattata riferendosi indifferentemente all’uno o l’altro caso. Analizzeremo più in dettaglio il protesto cambiario nei capitoli successivi.

Tutte le cause del protesto

La normativa italiana prescrive tutta una serie di articoli presso cui ricadono le cause del protesto: abbiamo il protesto per mancata autorizzazione, il protesto per difetto di provvista, e il protesto per irregolarità dell’assegno o della cambiale. Vediamo in dettaglio cosa riguardano i vari codici.

Mancata autorizzazione – art.1 l.386/90

  • Cod.10: assegno emesso dal correntista in data posteriore rispetto a quella in cui ha effetto la comunicazione di recesso inviata dalla banca. Protesto per conto estinto
  • Cod.11: assegno emesso dal correntista in data posteriore rispetto a quella in cui ha effetto la comunicazione di recesso inviata dal correntista
  • Cod.12: assegno emesso dal correntista in data posteriore rispetto a quella di iscrizione in archivio effettuata dal trattario
  • Cod.13: protesto per assegno con firma non autorizzata o revocata
  • Cod.14: assegno emesso in data posteriore a quella di deposito in cancelleria della sentenza di fallimento del correntista o di deposito in archivio dell’interdizione ad emettere assegni
  • Cod.15: protesto per firma apocrifa, non conosciuta
  • Cod.16: assegno emesso da un soggetto che ha stipulato la convenzione di assegno con falso documento d’identità
  • Cod.17: assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio di sanzioni e divieti comportanti l’interdizione ad emettere assegni

Difetto di provvista – art.2 l.386/90

  • Cod.20: mancanza totale o parziale di fondi a copertura del pagamento
  • Cod.21: assegno coperto ma emesso da un correntista che ha impartito alla banca l’ordine di non pagare. Protesto per assegno revocato

Irregolarità dell’assegno

  • Cod.30: assegno con importo contraffatto
  • Cod.31: assegno denunciato smarrito o rubato con importo contraffatto. Protesto per assegno smarrito o rubato
  • Cod.32: assegno recante firma illeggibile e non corrispondente allo specimen. Protesto per firma non conforme
  • Cod.33: assegno recante firma contraffatta e non corrispondente allo specimen. Protesto per firma non conforme

Protesti persone fisiche: l’iter di registrazione

Prima di arrivare alla registrazione vera e propria presso il Registro dei Protesti, che è una lista contenuta presso la Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI), vi è un iter che prevede determinati tempi ed atti pubblici, comprendente:

  • Avviso di levata
  • Levata di protesto
  • Bollettino protesti
  • Iscrizione al Registro vero e proprio

Vediamo tutti i passaggi uno per uno.

Avviso di levata

Il primo passo che porta al protesto di un assegno è l’avviso di levata, che scatta nel momento in cui il destinatario del titolo di credito prova ad incassare la somma dell’assegno o cambiale alla data prestabilita, ma non avviene il pagamento per una serie di ragioni che abbiamo ampiamente descritto nel capitolo dedicato alle cause di protesto. Per definizione l’avviso di levata rappresenta

 l’apertura di un procedimento formale da parte di un pubblico ufficiale nei confronti di chi ha emesso l’assegno o la tratta, in cui viene data comunicazione dell’ammanco al debitore, dell’ammanco presso il proprio domicilio, richiedendone il pagamento.

Questo primo atto formale può arrestarsi subito oppure andare avanti nel momento in cui il titolare dell’assegno non provveda all’immediato pagamento del debito: il protesto per assegno scoperto e il mancato saldo della spettanza comporterà il precetto e il successivo pignoramento dei beni a copertura del debito contratto. Il titolo protestato ritorna al creditore attraverso la banca, e a lui spetta la decisione di ottenere l’importo attraverso tale modalità oppure lasciare decadere tale diritto, mentre il debitore ha 60 giorni di tempo per pagare quanto dovuto al creditore, con in aggiunta gli interessi, le spese per il precetto e quelle eventualmente correlate al processo esecutivo.

Levata di protesto

Il passo formale successivo all’avviso di levata si chiama levata di protesto, che prevede l’attivazione de facto del procedimento di protesto attraverso l’esecuzione da parte di un pubblico ufficiale: si tratta di un documento cartaceo ed elettronico contenente tutti i dati riguardanti il protesto per assegno non pagato, quelli personali e del titolo emesso, che sia assegno bancario, postale o cambiale. Nella levata di protesto sono riportati:

  • Nome e domicilio del creditore
  • Codice fiscale o Numero di iscrizione del Registro Imprese
  • Natura del titolo di credito
  • Codice della valuta
  • Data e luogo della levata
  • Importo
  • Motivi del rifiuto espressi mediante codice

Una volta completati gli elenchi di protesto vengono trasmessi il 5 e il 20 di ogni mese al Presidente del Tribunale della circoscrizione che ha il compito di trasmetterli a sua volta il primo giorno del mese al Presidente della Camera di Commercio della circoscrizione del tribunale. Se entro i 60 giorni di tempo concessi dall’avviso di levata non viene saldato quanto dovuto più gli interessi, le spese di protesto e una penale pari all’incirca al 10 per cento dell’importo dovuto, si arriva al terzo passaggio formale prima della vera e propria iscrizione all’elenco dei protestati.

Bollettino protesti, come verificare

Il passaggio che precede l’immediata iscrizione all’elenco dei protestati prevede una pubblicità del protesto, ovvero la pubblicazione degli elenchi di levata di protesto in un apposito archivio informatizzato detto Bollettino Protesti o RIP, ossia Registro Informatico dei Protesti. Questo elenco è consultabile on line da qualsiasi soggetto dopo un’apposita registrazione. Ancora non siamo al vero e proprio Registro dei Protesti, e possono esserci ancora variazioni di stato rispetto alla levata di protesto. Le notizie di protesto possono infatti essere:

  • Modificate: se il pagamento dell’assegno o cambiale protestata avviene entro un anno dalla data di levata
  • Sospese: se il soggetto viene riabilitato a seguito del pagamento dell’assegno o cambiale dopo un anno
  • Annullate: se il protesto levato viene considerato illegittimo o erroneo

La pubblicità del protesto: perché?

Non è difficile capire perché il protesto sia oggetto di pubblicità da parte dell’amministrazione pubblica: lo scopo primario è quello di tutelare chiunque abbia rapporti economici con il protestato, per cui tale pubblicità finisce di fatto per avere anche effetto sanzionatorio aggiuntivo a quello economico-finanziario, rendendo pressoché impossibile per il protestato l’accesso al credito. Questo aspetto nel tempo è stato anche ammorbidito paventando il rischio, tenuto oggi presente dalla legislazione più recente, della possibilità che il protestato con le spalle al muro finisca in mano agli usurai.

In passato la pubblicità del protesto avveniva diversamente: l’iscrizione dei protestati in un apposito elenco veniva conservato in un archivio del tribunale, che periodicamente ne trasmetteva una copia del quale alla Camera di Commercio che era tenuta alla pubblicazione in un apposito bollettino. La procedura è cambiata dal 1995, per cui sono gli ufficiali levatori che trasmettono alla Camera di Commercio competente per territorio, entro il primo giorno di ogni mese, l’elenco dei soggetti protestati nel corso del mese precedente, fino al giorno 26 compreso. Entro 10 giorni dalla trasmissione dell’elenco, la Camera di Commercio cura l’inserimento dei protestati nell’apposito Registro dei Protesti, realizzato oggi con modalità informatiche. Il protestato resta iscritto in tale registro per cinque anni, ma, come vedremo in dettaglio, può esserne cancellato prima, se gli viene concessa la riabilitazione dal tribunale.

Costi per la consultazione

Protesti, come verificare? La consultazione dell’elenco dei protesti ha un costo variabile a seconda se si voglia consultare l’elenco nazionale o provinciale, gli elenchi sono trasmessi in formato Excel su CD-ROM a seguito del pagamento dei diritti:

  • Elenco integrale nazionale mensile, che comprende tutte le iscrizioni avvenute in un determinato mese per tutte le province italiane, il cui costo è di € 3.409,00
  • Elenco integrale provinciale mensile, che comprende tutte le iscrizioni avvenute in un determinato mese per una singola provincia, il cui costo è di € 114

Si possono chiedere copia di tutte le iscrizioni dei 15 giorni precedenti sia le avvenute variazioni sul registro, inoltre, pagando uno specifico diritto di segreteria, si può ottenere una visura o una certificazione sull’esito della ricerca che riporta in dettaglio in caso di protesto la motivazione. In ultimo ricordiamo che l’abbonamento annuale per la consultazione dell’elenco dei protesti richiede il pagamento di sole 10 mensilità.

La consultazione permette di cercare notizie sui protesti ed estrarne gli elenchi attraverso vari tipi di chiave, per nome del soggetto oppure per data e luogo di levata, per codice fiscale, in base alla data di scadenza dell’atto protestato, o la data di iscrizione al registro.

Protesto per mancanza di istruzioni: significato

Come abbiamo visto ci sono varie causali per assegni e cambiali protestate: c’è il protesto per mancata provvista, ovvero in assenza dei fondi a copertura del titolo, il protesto per mancata accettazione del titolo di credito a causa di irregolarità, ma c’è un caso particolare che suscita maggiori difficoltà di comprensione negli utenti, ed è il protesto per mancanza di istruzioni: cosa vuol dire? In buona sostanza si verifica

ogni qual volta la contestazione formale circa la validità del titolo emesso viene sollevata senza una corretta e sufficiente documentazione alla banca, la quale in assenza di specifiche istruzioni si è trovata costretta a fare levata di protesto.

In questo modo ci si può ritrovare anche come un pagatore protestato senza saperlo, ma fortunatamente in questo come in altri casi specifici esiste una procedura per ottenere la cancellazione dal registro.

Come si fa ad ottenere la cancellazione del protesto

Molti di voi si staranno chiedendo riguardo al protesto come uscirne: ebbene, per fortuna è possibile ottenere la cancellazione, soprattutto se l’iscrizione è avvenuta per un vizio procedurale, per cui è stato un errore o era illegittima l’iscrizione. Vediamo in dettaglio come cancellare i protesti nel momento in cui è avvenuta la riabilitazione del protestato dal parte del tribunale: le situazioni previste dalla normativa vigente prescrivono che

  • Il pagamento del titolo sia avvenuto entro i 12 mesi dalla levata del protesto
  • Il protesto sia illegittimo o frutto di un errore
  • Il Tribunale abbia provveduto alla riabilitazione del soggetto protestato dopo un anno dalla data dell’ultimo protesto, secondo quanto stabilito dall’art.17 della legge 108/1996

Con assegni protestati la riabilitazione può avvenire solo in questi specifici casi: in allegato alla domanda di cancellazione presso il Registro informatico della Camera di Commercio il soggetto deve presentare una serie di documenti, ovvero:

  • Cambiale/tratta ed atto di protesto, qualora il pagamento sia stato effettuato entro 12 mesi dalla data del protesto, oppure cancellazione del protesto di assegni solo nel caso di errori o illegittimità rilevata ovvero nel caso di riabilitazione del debitore protestato da parte del Tribunale
  • Decreto di riabilitazione in copia conforme all’originale rilasciato dal Tribunale
  • Documentazione comprovante l’erroneità o l’illegittimità dell’atto di protesto

Moduli e costi di cancellazione dei protesti

La domanda di cancellazione deve essere effettuata attraverso appositi moduli a cui devono essere correlati una serie di costi che riportiamo qui di seguito:

Imposte e CertificatiCosti
Imposta di bollo€ 16,00
Diritti di segreteria€ 8,00
Visura protesti€ 2,00
Certificato esistenza in vita in bollo€ 16,00
Certificato esistenza in vita protesto€ 5,00

Il versamento dei diritti di segreteria può essere effettuato i contanti presso gli sportelli del Servizio Protesti oppure tramite versamento su conto corrente nr. 68590009 intestato alla Camera di Commercio di Roma.

Cos’è la Centrale Allarme Interbancaria

Quando si finisce iscritti nel Registro dei Protesti si viene registrati dal CAI, ovvero la Centrale Allarme Interbancaria, un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito presso la Banca d’Italia. Il suo funzionamento è diverso rispetto al Bollettino dei Protesti, in quanto la segnalazione al CAI viene effettuata nel momento in cui viene accertato che un assegno è stato emesso senza autorizzazione o senza provvista dei fondi necessari a coprirlo, e in quest’ultimo caso solo dopo il decorso del termine dei 60 giorni senza che l’emittente abbia fornito prova del pagamento tardivo dell’assegno.

Le tempistiche di iscrizione

L’iscrizione alla Centrale Allarme Interbancaria avviene in tempi assai rapidi, e in dettaglio prevedono:

  • entro 20 giorni dalla presentazione del pagamento dell’assegno se il soggetto risulta già iscritto al CAI per assegno senza provvista o protesti per firma non conforme
  • entro 60 giorni dalla presentazione del pagamento dell’assegno per tutti gli altri casi. In questo periodo il soggetto interessato può evitare l’iscrizione pagando per gli assegni protestati sanzioni e penali previste: spese di protesto e di gestione, gli interessi legali, più un ulteriore 10 per cento sulla somma iscritta nell’assegno a titolo di penale.

Iscrizioni protestati: le conseguenze

Con questa iscrizione si resta negli archivi CAI protestati dopo 5 anni di giacenza, essendo per tutto questo periodo di tempo sostanzialmente impediti all’accesso dei finanziamenti, subendo quella che viene definita “revoca di sistema”, per cui il debitore è costretto a una serie di obblighi e sanzioni per aver emesso un titolo di credito senza avere i fondi per coprirlo oppure senza previa autorizzazione. Nel dettaglio è previsto:

  • Divieto di emettere assegni per 6 mesi
  • Obbligo di restituzione degli assegni posseduti
  • Divieto di stipulare con qualsiasi banca nuove convenzioni per il rilascio di assegni

Assegni protestati sanzioni

Se l’assegno bancario o postale non viene pagato per mancanza di provvista o mancanza di autorizzazione, oltre a subire il titolare dell’assegno la levata di protesto può essere perseguita con sanzioni pecuniarie amministrative comprese tra 516,46 euro e 12.394, 97 euro e una revoca di sistema per almeno 6 mesi.

Protesto assegno postale procedura

Quale procedura per un assegno postale protestato? Il Dpr 298/2002 dei servizi di Bancoposta sancisce che anche per questo tipo di assegni sia prevista la levata di protesto, con la differenza che

se l’assegno postale viene presentato dal beneficiario presso una banca e risulta mancante di provvista, la dichiarazione sostitutiva di protesto viene stilata direttamente dalla Banca d’Italia, mentre se la richiesta di incasso avviene presso uno sportello postale la levata viene redatta dall’ufficiale pubblico competente per territorio, dove ha sede l’ufficio che ha emesso il titolo.

Come pagare per evitare l’iscrizione al CAI

Come abbiamo visto l’iscrizione alla Centrale Allarme Interbancaria può essere evitata pagando entro un determinato limite di tempo la somma stabilita e gli altri oneri connessi. Il pagamento può avvenire presso:

  • sportello bancario
  • pubblico ufficiale che ha redatto la levata di protesto
  • direttamente allo stesso creditore che rilascia quietanza alla banca o alla posta mediante un modulo apposito

Assegni protestati: prescrizione è possibile?

Per quanto riguarda gli assegni protestati, è possibile parlare di prescrizione avendo così un annullamento delle sanzioni e più in generale delle conseguenze correlate al protesto? In ambito finanziario vi sono diversi contesti in cui si applica la prescrizione, ma ciò non riguarda l’emissione di assegni non pagati, giacché la prescrizione

si verifica ogni qual volta un diritto, che non viene esercitato per un determinato periodo di tempo, decade dalla sua validità e pertanto non può essere più rivendicato in una fase successiva davanti al giudice.

Poiché l’assegno non è un diritto non può cadere in prescrizione: l’unico modo per ottenere la cancellazione del protesto è ottenere la riabilitazione dal tribunale di competenza, perché l’iscrizione era illegittima oppure frutto di un errore.

Le tempistiche di un assegno: quando scadono?

Il creditore che riceve un assegno scoperto o che in generale non può incassare la somma pattuita può avviare direttamente il pignoramento seguendo l’iter che abbiamo descritto in dettaglio. Ma esiste una scadenza per gli assegni? In sintesi sull’argomento possiamo dire questo:

  • Un assegno non cade mai in prescrizione, ma è possibile prescrivere il diritto di credito che ha giustificato l’emissione dell’assegno
  • La scadenza dell’ordine di pagamento alla banca contenuto nell’assegno sopraggiunge dopo 8 giorni se viene presentato in una banca della stessa città,  o dopo 15 giorni se fuori piazza: scaduto questo termine il debitore può ordinare alla propria banca di revocare l’ordine di pagamento
  • Se anche l’assegno scade, questo non toglie né che il credito si prescriva, né che il creditore possa agire per altre vie per il recupero dei propri soldi
  • La natura di titolo esecutivo dell’assegno scade dopo 6 mesi, ma non cancella la prova scritta del credito, pertanto il creditore può comunque recarsi da giudice con il pezzo di carta firmato e ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti di chi ha emesso l’assegno

Protesto assegno srl amministratore: che vuol dire?

È possibile che un protesto scatti non soltanto nei confronti di un soggetto singolo, a suo nome, ma anche per denominazione e indirizzo di un’azienda, per cui viene a figurarsi un protesto di persona giuridica: quando tecnicamente un protesto si può collegare non solo al nome dell’amministratore di una società ma vede coinvolta l’azienda stessa? Secondo quanto prescrive la normativa vigente, i requisiti perché l’assegno emesso dall’amministratore impegni la società sono non solo

l’esistenza di una procura o di un potere ex lege, ma anche l’apposizione della sottoscrizione sul titolo di credito con l’indicazione di tale qualità, per cui si sottolinea rendendo esplicita a terzi l’avvenuta assunzione dell’obbligazione in nome altrui. Solo in presenza di tale specificazione le conseguenze giuridiche conseguenti all’emissione del titolo, ossia il protesto, è da considerarsi per amministratore coinvolgendo la società, altrimenti gli effetti del protesto sono esclusivamente a carico di chi risulti averlo sottoscritto.

Quindi il protesto deve essere elevato nei confronti di chi abbia emesso il titolo secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza, e laddove venga ravvisato esplicitamente nel titolo l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato. In caso contrario, la responsabilità esclusiva dell’emissione del titolo di credito e della sua circolazione fuori dalle previste condizioni di legge è personale, ovvero a carico di chi lo ha sottoscritto.

Protesto, periculum in mora: quando il danno è imminente e irreparabile

Un protesto per essere cancellato deve presentarsi come illegittimo o erroneo: vi sono casi in cui un tribunale procede per assegni protestati alla riabilitazione immediata qualora venga accertato il periculum in mora, ovvero quando la permanenza dell’iscrizione di un soggetto nel Registro dei Protesti anche solo per un anno, quando è avvenuto il pagamento del titolo emesso entro i 12 mesi previsti, provocherebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile, in grado di limitare pesantemente ad esempio l’attività imprenditoriale. La giurisprudenza ha infatti stabilito un orientamento secondo cui “la tutela del diritto di credito in via di urgenza è ammessa soltanto quando tale diritto si ponga in stretta connessione con un diritto non patrimoniale, di modo che la lesione del credito si traduce nella violazione di un diritto fondamentale, assumendo i connotati della irreparabilità“.

Protesto cambiario, le tempistiche

Abbiamo già detto che l’iter che conduce al protesto di una cambiale presenta larghi tratti di similitudine con quelli degli assegni bancari e postali, ma adesso ci concentriamo sulle specificità del cosiddetto protesto cambiario, a partire dalle tempistiche, che prevedono per la levata di protesto:

  • Un anno dalla data di emissione del titolo per le cambiali a vista
  • Entro due giorni lavorativi successivi alla data di emissione in presenza di cambiali con data certa

Il portatore della cambiale potrà chiedere la riscossione della somma non pagata, degli interessi legali previsti, più tutte le spese connesse come quelle previste per la riscossione forzata. Il protestato deve pagare il debito entro i successivi dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione, nella quale vengono riportate le conseguenze di un mancato pagamento.

Conseguenze per cambiali protestate: chi rischia?

Un’altra distinzione importante rispetto al protesto degli assegni è che, quando ci sono di mezzo le cambiali, a rischiare le conseguenze per il mancato pagamento della tratta non è solo il trattario, ossia il debitore: altre due figure rischiano le medesime ripercussioni. Il primo è il traente, ovvero colui che ha emesso la cambiale: immaginiamo la situazione in cui un traente obbliga un trattario a pagare ad una determinata scadenza la cambiale ad un soggetto terzo, detto prenditore. Se il trattario non paga anche il traente rischia di venire iscritto al Bollettino dei Protesti, risultando inadempiente nelle banche dati consultate da istituti di credito e finanziarie, con tutto ciò che normalmente comporta. Questo avviene perché il traente ha comunque un obbligo nei confronti del prenditore, al quale lo lega un rapporto di credito.

L’altro soggetto a rischio in caso di protesto cambiario potrebbe essere colui che ha posto l’avallo al credito, poiché l’avallo è una garanzia per il debitore che lo rende obbligato allo stesso modo del trattario per cui, se il pagamento non viene effettuato alla scadenza, il protesto potrà essere levato anche nei suoi confronti e anche il suo nome andrà a finire negli elenchi pubblici come protestato.

Pignoramento dei beni

Che si tratti di protesto cambiario oppure di assegni bancari o postali protestati, se non si effettua il saldo delle spettanze, oltre al sostanziale impedimento di ricevere finanziamenti si avrà come inevitabile ripercussione il pignoramento dei beni di proprietà al fine di ripagare i debiti. In particolare ciò avviene facilmente con la cambiale che, rispetto all’assegno,

essendo un titolo esecutivo consente al possessore la facoltà di escutere i beni del debitore inadempiente attraverso un’azione di pignoramento, che non necessita di attendere la sentenza del giudice

Il protesto inoltre può essere levato anche nel caso di pagamento parziale del debito: in questo caso, l’atto riguarda solo la parte del debito non pagata, alla quale verranno applicati gli interessi legali.

Cancellazione automatica protesti

Senza effettuare il saldo di quanto dovuto, e quindi senza chiedere la riabilitazione al tribunale, giunge dopo un certo periodo di tempo la cancellazione automatica dei protesti, per cui il proprio nominativo viene eliminato dagli archivi del CAI: secondo quanto prescrive la legge

il protesto, sia di cambiali che di assegni, decade automaticamente dopo 5 anni dalla pubblicazione anche se i titoli non sono stati pagati, e pertanto scompare senza alcun intervento dal Registro informatico dei protesti. Questo significa che allo scadere dei 5 anni dalla pubblicazione il protesto non sarà più visibile, e risulterà non fosse mai avvenuto.

Questo ovviamente non vuol dire che il protestato verrà esentato dal pagare il debito contratto: la cancellazione dall’elenco fa decadere gli effetti del protesto da un punto di vista finanziario, ma il creditore potrà sempre attivare le necessarie misure in sede giudiziaria per ottenere quanto dovuto.

PROTESTO: guida al protesto, tutto quel che c’è da sapere
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