- Cosa vuol dire il protesto di un assegno?
- Avviso di levata
- Le cause del protesto: cosa prescrive la normativa
- Levata di protesto
- Bollettino protesti
- Cancellazione protesti: come si fa?
- Costi cancellazione protesto
- Centrale Allarme Interbancaria
- Iscrizione al CAI: quali conseguenze?
- Come pagare per evitare l’iscrizione al CAI
- Altri titoli di credito protestabili
Cosa vuol dire assegni protestati? E come bisogna agire in questi casi? Purtroppo può capitare di ritrovarsi nella spiacevole situazione di avere a che fare con un protesto di un assegno bancario o postale, sia che ne sia l’emittente che il destinatario del suddetto assegno, pertanto è bene sapere cosa dice la normativa e come funziona tutto il procedimento che riguarda questo delicato argomento. Qui di seguito potete consultare una guida dettagliata con le informazioni utili che riguardano gli assegni protestati, le conseguenze per chi emette un assegno scoperto e tutto l’iter che riguarda invece la cancellazione del protesto con la documentazione necessaria e i costi correlati.
Cosa vuol dire il protesto di un assegno?
Il protesto di un assegno bancario circolare, un assegno postale, o di una cambiale, è un vero e proprio atto formale di rilevanza pubblica che viene accertato da un ufficiale giudiziario, quale può essere anche un segretario comunale o un notaio, e viene destinato ad un soggetto che
Di fronte a una situazione di questo tipo si attiva un procedimento formale che è appunto il protesto, il quale certifica il mancato pagamento al beneficiario dell’assegno della somma pattuita: essendo ciò un vero e proprio illecito penale, il protesto funge da procedimento di garanzia, ovvero un atto che assicura il pagamento della suddetta somma la beneficiario, e contestualmente porta all’iscrizione dell’emittente dell’assegno al registro dei Protestati, una lista della Centrale di Allarme Interbancaria, da cui si viene cancellati dopo 5 anni anche se viene saldato successivamente l’assegno.
Avviso di levata
Il primo passo che porta al protesto di un assegno avviene quando il destinatario del titolo di credito prova ad incassare alla data prestabilita la somma iscritta, ma non avviene il pagamento a causa di un’assenza di fondi sul conto dell’emittente o per una sua mancata autorizzazione ad emettere assegni: in questo caso scatta il cosiddetto avviso di levata, che significa
Questo è dunque il primo atto formale, a cui ne seguono altri nel caso in cui il titolare dell’assegno non provveda all’immediato pagamento del debito, per cui con il protrarsi del mancato saldo si ha prima il precetto e successivamente il pignoramento dei beni a copertura del debito contratto. Il titolo protestato ritorna al creditore attraverso la banca, e spetta a lui decidere se esigere l’importo in questa maniera oppure lasciare decadere tale diritto: il debitore invece ha 60 giorni di tempo per pagare la somma al creditore maggiorata degli interessi più le spese per il precetto e l’eventuale processo esecutivo.
Le cause del protesto: cosa prescrive la normativa
Vi sono numerosi articoli del codice normativo che prescrivono cause e motivi del protesto di un assegno bancario o postale, e si suddividono sostanzialmente in 3 grandi aree tematiche, se così possiamo definirle, che sono mancata autorizzazione (art.1 l. 386/90), difetto di provvista (art.2 della medesima legge) e irregolarità dell’assegno. Nello specifico abbiamo:
- Cod.10-11-12: assegno emesso dal correntista in data posteriore rispetto a quella in cui ha effetto la comunicazione di recesso o a quella di iscrizione in archivio
- Cod.13: assegno contenente firma non autorizzata o revocata
- Cod.14-17: assegno emesso in data posteriore a quella di deposito in cancelleria della sentenza di fallimento del correntista o di deposito in archivio dell’interdizione ad emettere assegni
- Cod.15: assegno emesso da un soggetto mai titolare di convenzione d’assegno (firma sconosciuta)
- Cod.16: assegno emesso da un soggetto con falso documento d’identità
- Cod.20: mancanza totale o parziale di fondi a copertura del pagamento
- Cod.21: assegno coperto ma emesso da un correntista che ha impartito alla banca l’ordine di non pagare (assegno revocato)
- Cod.30-31: assegno con importo contraffatto e assegno denunciato smarrito o rubato con importo contraffatto
- Cod.32-33: assegno recante firma illeggibile o contraffatta
Levata di protesto
L’atto formale susseguente all’avviso di levata è la levata di protesto, sempre eseguita da un pubblico ufficiale, il quale attiva in maniera sostanziale il procedimento di protesto: viene stilato
Nello specifico i dati del titolo emesso da protestare conterranno:
- Natura del titolo di credito
- Codice della valuta
- Data riportata
- Importo
- Motivi del rifiuto espressi mediante codice
Una volta completati gli elenchi di protesto vengono trasmessi il 5 e il 20 di ogni mese al Presidente del Tribunale della circoscrizione che deve girarli a sua volta il primo giorno del mese al Presidente della Camera di Commercio della circoscrizione del tribunale. Le conseguenze per chi emette un assegno scoperto prevedono pertanto dapprima l’avviso di levata, per cui il debitore ha 60 giorni di tempo come abbiamo detto per saldare quanto pattuito: se copre l’assegno vengono iscritti a suo carico gli interessi, le spese di protesto e una penale pari all’incirca al 10 per cento dell’importo dovuto, se non paga entro il lasso di tempo previsto viene invece iscritto all’elenco dei protestati.
Bollettino protesti
Prima di essere ufficialmente iscritti all’elenco dei protestati vi è un passaggio intermedio che riguarda la pubblicazione degli elenchi di levata di protesto in un apposito archivio informatizzato detto Bollettino Protesti o RIP, ossia Registro Informatico dei Protesti, consultabile on line da chiunque previa registrazione per avere informazione sui protesti e i relativi elenchi. Quello che è importante sapere è che la pubblicazione sul bollettino non comporta automaticamente all’iscrizione nell’elenco dei protesti, in quanto possono esserci delle variazioni di stato rispetto alla levata di protesto, che sono:
- Modifica: se il pagamento dell’assegno o cambiale protestata avviene entro un anno dalla levata di protesto
- Sospensione: se il debitore viene riabilitato a seguito del pagamento dell’assegno o cambiale dopo un anno
- Annullamento: se il protesto era illegittimo o frutto di un errore
La consultazione dell’elenco dei protesti ha un costo variabile a seconda se si voglia consultare l’elenco nazionale o provinciale, si possono chiedere copia di tutte le iscrizioni dei 15 giorni precedenti sia le avvenute variazioni sul registro, ed anche, pagando uno specifico diritto di segreteria, una visura sull’esito della ricerca che riporta in dettaglio la motivazione in caso di protesto.
Cancellazione protesti: come si fa?
Subire un protesto può risultare estremamente pesante per un soggetto o titolare di azienda, giacché ciò rende estremamente complicato riuscire ad ottenere un finanziamento per qualsivoglia motivo: a maggior ragione la questione della cancellazione del protesto si pone nel momento in cui vi è stato un errore o illegittimità dell’atto, che poi sono le sole motivazioni per cui è possibile effettivamente operare la cancellazione, nel momento in cui è avvenuta la riabilitazione del protestato dal parte del tribunale. Per ottenere la cancellazione bisogna presentare specifica domanda in cui si evidenzia che:
- Il pagamento del titolo è avvenuto entro i 12 mesi dalla levata del protesto
- Il protesto sia illegittimo o frutto di un errore
- Il Tribunale abbia provveduto alla riabilitazione del soggetto protestato dopo un anno dalla data dell’ultimo protesto, come prescrive l’art.17 della legge 108/1996
In allegato alla domanda di cancellazione presso il Registro informatico della Camera di Commercio il soggetto deve presentare:
- Titolo e atto di protesto con certificazione dell’avvenuto pagamento entro i 12 mesi
- Decreto di riabilitazione in copia conforme all’originale rilasciato dal Tribunale
- Documentazione comprovante l’erroneità o l’illegittimità dell’atto di protesto
Costi cancellazione protesto
Qui di seguito riportiamo una tabella riassuntiva con tutti i costi previsti nel 2018 per la cancellazione dei protesti con la relativa documentazione comprendente le imposte di bollo e i diritti di segreteria
Imposte e Certificati | Costi |
---|---|
Imposta di bollo | € 16,00 |
Diritti di segreteria | € 8,00 |
Visura protesti | € 2,00 |
Certificato esistenza in vita in bollo | € 16,00 |
Certificato esistenza in vita protesto | € 5,00 |
Centrale Allarme Interbancaria
Nota più semplicemente con il suo acronimo CAI, la Centrale Allarme Interbancaria è un archivio informatizzato presso la Banca d’Italia che contiene tutte le informazioni riguardanti gli assegni bancari e postali e le carte di pagamento. Si tratta di un archivio diverso e con un funzionamento divergente rispetto al Bollettino dei Protesti, in quanto la segnalazione al CAI si effettua nel momento in cui viene accertato che un assegno è stato emesso senza autorizzazione o provvista dei fondi necessari a coprirlo, e in quest’ultimo caso solo dopo il decorso del termine dei 60 giorni senza che l’emittente abbia fornito prova del pagamento tardivo dell’assegno. L’iscrizione alla Centrale Allarme Interbancaria avviene in tempi molto rapidi, e ci si ritrova segnalati per ben 5 anni: le tempistiche prevedono ufficialmente
- 20 giorni dalla presentazione del pagamento dell’assegno se il soggetto risulta già iscritto al CAI per assegno senza provvista o protesti per firma non conforme
- 60 giorni per tutti gli altri casi
Per evitare l’iscrizione al CAI è necessario non solo saldare l’importo pattuito con il creditore, ma anche provvedere alle spese di protesto e di gestione, al pagamento degli interessi legali, più un ulteriore 10 per cento sulla somma iscritta nell’assegno a titolo di penale.
Iscrizione al CAI: quali conseguenze?
L’iscrizione ufficiale a questo elenco, che perdura fino a 5 anni, comporta quella che tecnicamente viene definita “revoca di sistema”, per cui vi sono una serie di obblighi e sanzioni che colpiscono chi ha emesso un titolo di credito senza avere i fondi per coprirlo oppure senza previa autorizzazione:
- Divieto di emettere assegni per 6 mesi
- Obbligo di restituzione degli assegni posseduti
- Divieto di stipulare con qualsiasi banca nuove convenzioni per il rilascio di assegni
- Sanzioni pecuniarie amministrative comprese tra 516,46 euro e 12,394, 97 euro
Oltre ovviamente a rimanere segnalati per un così lungo periodo che comporta notevoli difficoltà ad ottenere un finanziamento da qualsiasi istituto di credito
Come pagare per evitare l’iscrizione al CAI
Come abbiamo visto l’iscrizione alla Centrale Allarme Interbancaria può essere evitata pagando entro un determinato limite di tempo la somma pattuita e i relativi oneri connessi. Il pagamento può avvenire presso lo sportello bancario, direttamente al pubblico ufficiale che ha redatto la levata di protesto, o allo stesso creditore che rilascia quietanza alla banca mediante uno specifico modulo.
Altri titoli di credito protestabili
La nostra disamina si è concentrata principalmente sugli assegni protestati, siano essi di natura bancaria oppure postale, circolari e non trasferibili, tuttavia possono subire un procedimento formale di protesto anche altri titoli di credito di cui accenniamo brevemente per completezza di informazione. Sono soggetti a protesto i cosiddetti pagherò, ovvero i vaglia cambiari come la classica cambiale, e le tratte, che sono delle cambiali particolari in cui il traente, ovvero colui che emette il titolo, ordina al trattario, cioè il destinatario, di pagare una determinata somma, ma per essere davvero obbligato quest’ultimo deve apporre la sua firma per vidimare la tratta accettandone l’onere. Il prenditore è il soggetto beneficiario del pagamento, e l’accettazione della tratta può essere richiesta dal portatore o a chiunque altro detiene il titolo entro la scadenza della cambiale.
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