Quando ci rivolgiamo a una banca o una finanziaria per ottenere un prestito, dobbiamo fornire loro i nostri dati personali affinché questi abbiano la possibilità di effettuare controlli sulla nostra persona. Una delle prime verifiche che andranno a compiere riguarda ovviamente il lato finanziario. Inserendo il nominativo del richiedente nel motore di ricerca, la banca può constatare immediatamente se in passato abbiamo avuto problemi con altri finanziamenti. Se il soggetto ha pagato in ritardo i suoi debiti, o ha fornito al creditore assegni scoperti, è probabile che sia stato segnalato alle autorità di competenza. In questo caso si può risultare protestati o cattivi pagatori, comparendo nel registro CRIF.
| PROTESTATO | CATTIVO PAGATORE |
|---|---|
| Un protestato è colui che ha pagato un debito con un assegno scoperto o non ha saldato una cambiale | Quando si salta una o più rate di un prestito, si paga in ritardo un debito, si diventa cattivi pagatori iscritti al registro CRIF |
Qui si possono trovare tutti i dati di coloro che hanno insoluto il loro debito. Questo accade perché la banca deve tutelarsi, ed elargire il suo denaro solo a persone affidabili e finanziariamente stabili. Ma cosa accade se si finisce per sbaglio su quella lista? Come comportarsi di conseguenza?
Che cos’è un protesto?
Per riuscire a comprendere bene la situazione, è utile prima fare chiarezza su cosa è un protesto e su come si ottiene. Il protesto è atto solenne, stilato da un pubblico ufficiale competente. Nell’atto si testimonia che la persona a cui è notificato ha mancato un pagamento di un titolo di credito. In termini poveri, è un documento ufficiale in cui si attesta che il debitore non ha saldato quanto dovuto al creditore. Viene redatto se paghiamo in ritardo una rata di un finanziamento, o una cambiale, oppure ancora utilizziamo assegni scoperti.
Il protesto è un atto ufficiale che viene redatto dopo molto tempo di debito insoluto. Le tempistiche precise variano a seconda del tipo di prestito, ma in generale si aspetta almeno un anno prima di ricorrere a tali misure. Una volta subito il protesto, nel giro di 10 giorni il nostro nominativo comparirà nell’elenco ufficiale dei protestati.
Come è redatto?
Per essere valido e ufficiale, il protesto deve:
- indicare la data completa in cui è stata effettuata la richiesta di pagamento;
- il nome di chi ha fatto istanza;
- i luoghi e le ricerche effettuate al fine di sollecitare il pagamento;
- l’oggetto delle richieste di accettazione o pagamento del titolo;
- il nome e i dati anagrafici (compreso luogo e data di nascita, domicilio per persone fisiche; denominazione sociale e sede legale se si tratta di una società) del destinatario del protesto;
- riportare quanto più fedelmente possibile le risposte ricevute da parte del debitore, o specificare che non ce ne sono state (spiegandone il motivo).
A cosa serve?
Come abbiamo detto, il protesto serve alle banche per poter capire se il soggetto a cui presta il denaro è affidabile o meno. In questo modo possono ridurre il rischio di non rivedere i propri soldi, inciampando in un investimento sbagliato. Per questo se qualcuno si comporta male in questo senso, viene segnalato e “schedato” dalle autorità. Così facendo le finanziarie possono decidere se fidarsi o meno del richiedente, basandosi sulle sue scelte passate. Inoltre potremmo definire il protesto come una sorta di “punizione” inflitta a chi ha tradito la fiducia di un creditore, mancando di ripagarlo completamente.
Protesto illegittimo
Può capitare, per vizi di forma, di sbagliare un protesto, e si rischia di vedersene intestato uno senza motivazione alcuna. In questo caso potremo comparire nella lista CRIF senza alcuna buona ragione. Questo apporterebbe un danno alla nostra persona, anche a livello morale. Inoltre, risultando protestato o cattivo pagatore, potremmo essere impossibilitati a richiedere un prestito. In questo modo non avremmo fiducia da parte delle banche, e ci sarà negato ogni tipo di finanziamento. Essere in una situazione simile può essere molto spiacevole, soprattutto se in passato siamo stati sempre regolari nei pagamenti. Per fortuna l’atto in sé non è irreversibile, ma l’iter per poterlo abolire è lungo e spesso estenuante. Ma come risolvere un simile disguido?
Illegittimità della levata del prestito
Come abbiamo visto, vedersi protagonisti di un simile disguido non è poi così raro. Un protesto illegittimo causa al soggetto dei danni anche gravi. Se il protesto è per vizi di forma si segue un percorso, mentre se è per vizi di merito bisogna provvedere in un altro modo. Nel primo caso per poter risolvere la situazione, è necessario che l’individuo si rivolga alla Camera di Commercio per provvedere alla cancellazione dell’atto. Questo, secondo l’articolo 4, comma 2, della legge numero 77 del 1955, è il primo step.
In questa fase i soggetti interessati sono: colui che ha il protesto a suo nome, il pubblico ufficiale incaricato della levata, l’istituto di credito che ha fatto la segnalazione.
Se il protesto ha vizi di merito, per rimuoverlo si segue un percorso differente. Bisogna infatti rivolgersi a un’autorità giudiziaria ordinaria e presentare le nostre ragioni. Se queste sono valide, e lo stabilirà l’ufficiale stesso, il carico pendente verrà tolto.
Danni al protestato
Una volta riusciti a spiegare le nostre ragioni, se queste sono legittime, il protesto sarà cancellato in breve tempo. Ma questo errore che danni apporta a chi ne subisce le conseguenze? Il primo e immediato danno subito è certamente quello di perdere ogni possibilità di richiedere un prestito o un mutuo. Le banche, come ovvio, non concederanno prestiti a soggetti con un protesto (o comunque saranno molto restie a farlo). In situazioni di bisogno, questo può essere un fastidio concreto e grave di cui farsi carico. Inoltre la nostra reputazione, come individuo o attività commerciale, potrebbe venir meno. In questo caso è possibile richiedere un risarcimento danni a chi ha provveduto a stilare l’atto.
Risarcimento
Se un soggetto ha subito un protesto illegittimo e immotivato, può richiedere un risarcimento per le spiacevoli conseguenze a cui è andato incontro. Colui che ha avuto il protesto deve dare prova della lesione subita, sia a livello morale che commerciale. Deve inoltre dedurre l’esistenza di un pregiudizio nei suoi confronti, che ha portato chi di dovere a stilare l’atto. Se le autorità competenti concordano col soggetto interessato, riconoscendo che tale situazione ha portato a una riduzione del valore della persona, questo può ricevere un risarcimento patrimoniale o non patrimoniale. Tutto ciò è confermato nella sentenza n. 7661/2015 della Corte di Cassazione.
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